
Congedo di paternità: storica sentenza per le coppie omogenitoriali
Lo scorso 23 luglio 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale una sentenza della Corte Costituzionale che ha colmato un vuoto normativo importante per quanto riguarda l’accesso al congedo di paternità nelle coppie omogenitoriali composte da sole donne.
Tuttavia, prima di capire dove e in che modo la Consulta è andata ad agire, è bene presentare il quadro normativo attuale nel quale si sono trovati a operare i soggetti coinvolti.
Innanzitutto, il contesto è quello delle coppie genitoriali composte da due madri che hanno avuto un figlio o una figlia attraverso processi di fecondazione assistita (svolti in modo legittimo al di fuori dei confini italiani). È importante specificare questo punto, in quanto individua le figure chiave a cui si rivolge la sentenza, ovvero:
- La madre biologica, intesa come colei che è rimasta incinta e che ha fisicamente messo al mondo il neonato
- La madre intenzionale, cioè la moglie o la compagna della madre biologica, che, assieme a questa, assumerà il ruolo legale di genitrice, con tutti i diritti e i doveri verso il nuovo nato che questo comporta
Naturalmente, come si evince dall’ultimo punto, tra i diritti riconosciuti alla madre biologica rientrano anche quelli riguardanti i congedi parentali, secondo quanto prevede la legge oggi in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda la madre intenzionale, i 10 giorni di astensione obbligatori, retribuiti al 100% dello stipendio, previsti dal congedo di paternità, non erano stati riconosciuti, in quanto, secondo la precedente interpretazione della legge, poteva usufruirne solo un “padre”, mentre le “seconde madri” erano da ritenersi escluse.
Con la sentenza numero 115/2025 la Corte Costituzionale, a seguito della questione sollevata dalla Corte d’Appello di Brescia, ha ritenuto che la decisione vista sopra fosse discriminatoria. Questo perché si veniva a creare una disparità di trattamento nei congedi di paternità manifestamente ingiustificata, che si basava soltanto sull’orientamento sessuale delle parti coinvolte, il quale, come la Corte stessa ha espresso nella sentenza numero 33/2021. “non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità [cioè di genitore]”.
La decisione presa dalla Consulta si basa poi anche sulla necessità dei figli di ricevere le cure necessarie da parte di chi ha assunto il titolo giuridico di genitore, nelle quali rientra anche dedicargli un ammontare di tempo adeguato “anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro”, in modo tale da garantire il suo benessere, fisico, psicologico ed educativo.
Infine, un ultimo punto di grande importanza riguarda la portata di questa sentenza. Infatti, tramite questa la Corte ha fornito le indicazioni per riconoscere le figure di padre e madre anche nelle coppie omogenitoriali, dove, nel caso di quelle composte da sole donne, i due ruoli sono assunti rispettivamente da madre intenzionale e madre biologica. Questa lettura, come specifica la Consulta stessa, è da ritenersi valida anche ai casi di adozione non legittimante e anche all’interno di coppie formate da due uomini nel contesto dell’adozione del figliastro (o step child adoption), sebbene essa nasca da un caso che riguarda due donne.