Le adesioni collettive ai fondi pensione aperti nel welfare aziendale

Le adesioni collettive ai fondi pensione aperti nel welfare aziendale

La previdenza complementare offre diverse possibilità al lavoratore. Ecco i principi che regolano la contrattazione collettiva nei fondi pensionistici aperti?

 

Le forme pensionistiche complementari che caratterizzano il welfare aziendale sono strutturate sul principio della centralità della contrattazione collettiva. Tra le soluzioni concretamente percorribili, vi è anche quella dei fondi pensione aperti ad adesione collettiva.

 

La riforma previdenziale introdotta dal Decreto legislativo 252/2005, in vigore dal 1 gennaio 2007, ha aperto infatti alla possibilità, con specifico riferimento alla previdenza integrativa collettiva, che in alternativa ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti, possa utilizzarsi anche tale soluzione.

 

In precedenza era invece possibile tale via solo “ove non sussistessero e non operassero diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione chiusi”; traducendo in termini concreti era sufficiente, secondo le indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), che il Contratto collettivo nazionale applicabile prevedesse anche in astratto la costituzione di un fondo negoziale per cui venivano inibite automaticamente possibilità alternative.

 

Secondo l’impianto attualmente vigente si può ricorrere invece al fondo pensione aperto su base collettiva sia in alternativa al fondo negoziale (per esempio per “avvicinare” in termini di prossimità la soluzione previdenziale alla realtà aziendale) che in coabitazione con essa per dare maggiore facoltà di scelta al lavoratore.

 

Andando a una ‘lettura’ del mercato, secondo i dati della Autorità di vigilanza al 31 dicembre 2018, il numero dei fondi pensione aperti era pari a 43 con circa 792mila posizioni relative ai lavoratori dipendenti, in crescita del 7,4% rispetto al 2017. Il numero delle posizioni in essere che riguardano le adesioni su base collettiva si attesta intorno alle 200mila unità.

 

La via per la adesione collettiva

 

Ma come può perfezionarsi l’adesione collettiva? È necessaria la presenza di una fonte istitutiva che individui il meccanismo di funzionamento del piano di welfare aziendale e la relativa soluzione previdenziale di confluenza.

 

La prima possibilità è quella dell’accordo aziendale, i cui firmatari sono il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali; in tale intesa si regolamentano le misure della contribuzione datoriale e del lavoratore, la percentuale di Tfr (per gli assunti di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993) da trasferire, l’eventuale facoltà di fare aderire anche i familiari a carico, l’individuazione del fondo pensione aperto o dei fondi pensione aperti (possono essere anche più di uno per creare un “ventaglio di utilità” ) che fungeranno da veicolo di confluenza del piano previdenziale.

 

Va sottolineato come l’accordo collettivo trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dell’impresa e il fondo diventa destinatario anche dei flussi di Tfr eventualmente conferiti secondo modalità tacite.

 

Quale ulteriore ambito nel quale può configurarsi una scelta di tipo collettivo vi è la possibilità, per i datori di lavoro, di stipulare quelli che si definiscono come accordi plurimi o plurisoggettivi, vale a dire accordi con efficacia limitata ai soli soggetti firmatari che prevedano il versamento del contributo datoriale; in questo caso, il fondo pensione oggetto dell’accordo non può comunque diventare potenziale destinatario dei flussi di Tfr conferiti secondo modalità tacite dagli altri lavoratori appartenenti alla stessa impresa.

 

Vi è poi per le aziende, nelle quali non è applicato un Contratto collettivo nazionale, la possibilità del regolamento aziendale: è un atto unilaterale, vale a dire che è il solo datore di lavoro che stabilisce che in quella data azienda l’organismo previdenziale di riferimento sarà quel dato fondo pensione aperto.

 

In ogni modo l’adesione del singolo lavoratore, essendo su base volontaria, dovrà in ogni modo successivamente manifestarsi con la materiale sottoscrizione della modulistica contrattuale del fondo pensione indicando anche la linea di investimento prescelta.

 

L’individuazione della soluzione previdenziale

 

Come individuare il fondo pensione aperto di riferimento su base aziendale? Gli elementi da valutare sono l’architettura dei costi, la struttura finanziaria, vale a dire quante linee di investimento sono previste, che tipologie e con quali caratteristiche gestionali, le tipologie di rendite previste.

 

Va poi esplorato l’aspetto connesso alla governance della forma pensionistica. Va ricordato come i fondi pensione negoziali, essendo soggetti giuridici autonomi, sono dotati di organi di amministrazione e controllo interni vale a dire Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, Assemblea dei delegati.

 

La composizione degli organi di amministrazione e di controllo deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

I fondi pensione aperti che prevedano la possibilità di adesione in forma collettiva devono istituire, invece, un Organismo di sorveglianza disciplinato dalla deliberazione Covip del 28 ottobre 2009. Si prevede che sia composto da due membri effettivi designati dalla società che esercita l’attività del fondo pensione e che sia inoltre integrato, in presenza di adesioni collettive che abbiano comportato l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti a una singola azienda o gruppo, con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza dei lavoratori.

 

* Lorenzo Giuli è un esperto di previdenza complementare

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