
Guida pratica al referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno
Il contesto, i quesiti e le ragioni del Sì e del No del prossimo referendum abrogativo
L’Italia sarà chiamata a votare per un referendum abrogativo i prossimi 8 e 9 giugno, composto da cinque quesiti, quattro riguardanti la normativa che regola il mercato del lavoro nel nostro Paese, più uno che invece ha per la cittadinanza italiana. Ciò significa che chi si recherà alle urne tra le 7 e le 23 di domenica 8 e tra le 7 e le 15 di lunedì 9, riceverà dal presidente di seggio cinque schede di colore diverso, una per ogni quesito, per ognuna delle quali sarà libero di scegliere tra Sì o No, di annullare la scheda o di lasciarla bianca.
Il referendum abrogativo nella Costituzione
Prima di entrare del dettaglio dei quesiti che gli elettori si troveranno davanti, è opportuno chiarire alcuni aspetti di questa tipologia di votazioni che spesso può creare confusione nell’elettorato.
Innanzitutto, il referendum abrogativo è uno strumento a disposizione dei cittadini italiani previsto dalla Costituzione e normato all’Articolo 75, sotto la Sezione III, ovvero quella che regolamenta la formazione delle leggi.
L’Articolo riferisce che è possibile indire un referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, dove per “abrogazione” si intende la cessazione dell’efficacia di una norma giuridica “ex nunc”, ovvero dal momento in cui ciò è stato stabilito, in avanti. Pertanto, le cancellazioni o le modifiche delle leggi avvenute tramite questo strumento non sono retroattive. Questo è molto importante perché significa, per fare un esempio, che, se un cittadino o una cittadina ha infranto una norma prima che questa cessasse di essere efficacie, rimane comunque penalmente perseguibile.
La Costituzione stabilisce anche che una o poche persone non hanno la facoltà di chiedere un referendum abrogativo, il quale può essere indetto soltanto se:
- La richiesta è presentata da almeno cinque consigli regionali. Oppure
- La richiesta è presentata da almeno 500mila elettori
Ma cosa si intende per elettori? Anche a questo quesito risponde l’Articolo 75, che definisce elettori ammessi a votare per un referendum abrogativo tutti i cittadini e le cittadine “chiamati a eleggere la Camera dei deputati”, che oggi significa gli italiani che hanno compiuto 18 anni (escluso coloro che hanno subito condanne per reati che prevedono la perdita del diritto di voto) e gli italiani residenti all’estero (attraverso il voto per corrispondenza).
Inoltre, per il referendum dell’8 e 9 giugno, il Governo italiano ha stabilito che possono votare anche i cittadini che non possono recarsi al seggio espressamente indicato sulla tessera elettorale, ma solo se hanno compilato e presentato l’apposito modulo entro lo scorso 4 maggio.
Infine, la Costituzione regolamenta anche uno degli aspetti più spinosi di questo strumento, ovvero il cosiddetto “quorum”. Nello specifico, la normativa prevede che il referendum abrogativo è valido solamente se si reca a votare il 50% più uno degli aventi diritto. Se questa soglia non dovesse essere raggiunta, allora la legge oggetto di referendum non sarà modificata, indipendentemente dal risultato espresso alle urne. Questo meccanismo, pensato inizialmente per impedire che pochi cittadini potessero cambiare una legge valida per tutta la popolazione italiana, è stato spesso sfruttato da chi è contrario all’abrogazione. Questo perché chi non si presenta alle urne è come se votasse “No”, mentre chi va a votare “No” contribuisce comunque all’aumento del quorum e quindi indirettamente potrebbe supportare chi l’abrogazione della legge la desidera.
Questo ultimo punto permette anche di affrontare il secondo e ultimo punto più controverso di un referendum abrogativo, ovvero cosa significhi votare “Sì” e votare “No”. È probabile che a ridosso di questi appuntamenti elettorali, parlando di questo tipo di referendum si senta dire frasi del tipo: “Sono quei quesiti dove per dire ‘No’ devi votare ‘Sì’”. È vero che ci sono stati casi in cui la propaganda elettorale ha creato confusione e che il linguaggio usato sulle schede non è di semplice comprensione, ma c’è un trucco molto semplice per capire cosa votare in base alle proprie convinzioni, ovvero tenere sempre a mente che la domanda di base è: “Vuoi che questa norma sia abrogata?”:
- Sì (voglio che sia abrogata)
- No (voglio che resti in vigore)
Il Jobs Act
Come già accennato nei paragrafi precedenti, quattro dei cinque quesiti referendari su cui gli italiani saranno chiamati a votare i prossimi 8 e 9 giugno riguardano il mercato del lavoro e due di questi sono provvedimenti legati al cosiddetto Jobs Act. Ma che cos’è il Jobs Act? In breve, è come è stata chiamata comunemente la legge numero 183 del 2014, uno dei provvedimenti più importanti presi dal Governo Renzi, che permise al governo italiano di emanare una serie di provvedimenti legislativi volti a riformare profondamente la normativa che regolamentava l’occupazione in Italia.
Nello specifico, la ratio dietro questo provvedimento era rendere il mercato del lavoro italiano più flessibile, stimolando le imprese ad assumere, in un periodo in cui il tasso di disoccupazione aveva raggiunto il 12,7%, con 3,2 milioni di disoccupati (dati: Istat 2014), con le prospettive che indicavano ulteriori peggioramenti negli anni a seguire. Per fare un confronto, a marzo 2025, la disoccupazione nel nostro Paese si attestava al 6%.
Per raggiungere l’obiettivo, furono prese una serie di decisioni che andarono a scontentare vari gruppi politici e alcune delle maggiori sigle sindacali, in quanto ritenute troppo favorevoli alla figura del datore di lavoro e punitive verso gli occupati.
Sicuramente, la misura che fece più discutere fu la famosa “abolizione dell’articolo 18”, dove con questa dicitura si intende l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), che prevedeva il reintegro con risarcimento (o l’indennità in sostituzione della reintegrazione) di un lavoratore dipendente, qualora il suo licenziamento fosse stato ritenuto illegittimo da un giudice. Con l’applicazione di uno degli atti legislativi legati al Jobs Act, quanto previsto dall’articolo 18 sarebbe stato possibile solo per quei rapporti di lavoro con durata superiore a 3 anni e anche i casi di reintegro sarebbero stati molto più limitati, mentre nella maggior parte il datore di lavoro era costretto soltanto a pagare un’indennità come risarcimento.
Proprio sul tema dei risarcimenti si fonda un’altra importante novità introdotta dal Jobs Act, ovvero il contratto a tutele crescenti (CTC). Innanzitutto, è bene specificare che non si tratta di un nuovo tipo di contratto di lavoro, ma di una nuova normativa che regola tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, per i lavoratori assunti, trasformati o qualificati, il D.lgs 23/2015 prevede un’indennità risarcitoria crescente in base all’anzianità di servizio in azienda, togliendo ogni discrezionalità al giudice. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, invece, fu stabilito che possano essere rinnovati per massimo 5 volte; alla 6° deve scattare l’assunzione a tempo indeterminato.
Tra gli altri provvedimenti presi vi sono la creazione della NASpI come strumento atto a garantire una continuità nella percezione di reddito per chi si venisse a trovare in un periodo di disoccupazione involontaria e anche una serie di incentivi e decontribuzioni fiscali per quelle imprese che avessero assunto lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Quesito 1. Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
Il quesito 1 del referendum dell’8 e 9 giugno recita:
“Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?”
Ciò significa che i cittadini italiani sono chiamati a decidere se abrogare, nella sua interezza, proprio quel D.lgs 23/2015 descritto nei paragrafi precedenti e che prevede il pagamento di un’indennità che cambia a seconda dell’anzianità del dipendente licenziato senza giusta causa.
Pertanto, qualora andasse a votare oltre la metà degli aventi diritto e i “Sì” fossero più dei “No”, la normativa sarebbe abrogata e tornerebbe in vigore l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, non nella sua forma originale, ma come era stato modificato dalla cosiddetta Legge Fornero (Legge 201/2011). La conseguenza più importante di questa eventuale abrogazione è in precedenza il reintegro del dipendente nel suo posto di lavoro era previsto in un numero di casi più ampio rispetto a oggi.
La scheda recante questo quesito sarà quella di colore verde.
Quesito 2. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
Il quesito 2 del referendum dell’8 e 9 giugno recita:
“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”?”
In questo caso si è in presenza di un’abrogazione parziale, in cui, se dovesse vincere il Sì, non sarà cancellata l’intera legge dall’ordinamento giuridico, ma solo una parte.
Nello specifico, all’elettore si chiede se desidera abrogare solamente parte dell’articolo 8 della legge 604/1966, riguardante il pagamento di un’indennità in caso di licenziamento illegittimo. Attualmente, la normativa vigente prevede che un eventuale risarcimento per licenziamento illegittimo non possa essere superiore a 6 mensilità del dipendente licenziato, qualora la società rientrasse nel gruppo delle “piccole imprese” (ovvero con un numero di dipendenti minore o uguale a 15). Se, invece, il dipendente lavorava per una compagnia con più di 15 dipendenti, l’indennità può arrivare a 10 mensilità per il lavoratore con oltre 10 anni di anzianità e a 14 mensilità per chi ha un’anzianità superiore a 20 anni.
Nel caso di vittoria del Sì, tutti questi massimali verrebbero aboliti e l’incarico di decidere l’indennizzo sarebbe affidato a un giudice, il quale, caso per caso, potrebbe anche obbligare l’impresa a corrispondere un risarcimento superiore ai limiti oggi in vigore.
La scheda recante questo quesito sarà quella di colore arancione.
Quesito 3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
Il quesito 3 del referendum dell’8 e 9 giugno recita:
“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?”
Questo terzo referendum abrogativo è il secondo e ultimo quesito riguardante una misura facente parte del Jobs Act, stavolta, a differenza del Quesito 1, in materia di contratti a termine.
Il D.lgs 81/2015, all’articolo 19, prevede che il datore di lavoro debba indicare una “causale”, ovvero un motivo, per cui si avvale di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato solamente nel caso in cui la durata di quest’ultimo sia superiore o uguale a 12 mesi.
In caso di vittoria del Sì, sarebbero abrogate quelle parti del decreto legislativo in oggetto che prevedono quest’ultima distinzione e sarebbe quindi reintrodotto l’obbligo per il datore di lavoro di indicare una causale per l’impiego di lavoratori a termine indipendentemente dalla scadenza del contratto di lavoro.
Per capire meglio la valenza di questo quesito, bisogna specificare che oggi la normativa italiana prevede che si può assumere personale a tempo determinato solamente se sussistono specifiche esigenze di natura:
- Tecnica
- Organizzativa
- Produttiva
- Sostitutiva
Pertanto, se l’abrogazione parziale fosse approvata, le autorità giudiziarie si ritroverebbero verosimilmente a dover accertare la sussistenza di determinate esigenze in un numero molto maggiore di casi, il che potrebbe anche generare un maggior numero di indennizzi da pagare o anche di reintegrazioni.
La scheda recante questo quesito sarà quella di colore grigio.
Quesito 4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
Il quesito 4 del referendum dell’8 e 9 giugno recita:
“Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?”
Questo quarto referendum affronta il tema della sicurezza sul posto di lavoro, un fenomeno di grande attualità in Italia, visto che nel 2024 sono state 1.090 le vittime sul lavoro, in crescita del 4,7% rispetto al 2023 (dati Inail).
Nello specifico, qualora vincesse il Sì, l’eliminazione delle parole riportate nel quesito imporrebbe l’inclusione nella cosiddetta “responsabilità solidale” per infortuni derivanti da rischi specifici dell’attività delle imprese per entità giuridiche che oggi, invece, sono escluse.
Per capire meglio cosa questo significhi, si consideri il seguente esempio pratico. Si immagini che la ditta A decida di appaltare un lavoro, diventando così “committente”. Immaginiamo ora che la ditta B vinca l’appalto e riceva l’incarico di svolgere il lavoro commissionato dalla ditta A, diventando così “appaltatrice”. Infine, si supponga la ditta B subappalti il lavoro alla ditta C, che diverrebbe così “subappaltatrice”. Si immagini ora che un lavoratore subisca un infortunio legato al tipo di attività svolta dalla ditta B o dalla ditta C. Nessuno dei tre enti elencati (committente, appaltatore e subappaltatore) è oggi tenuto, per esempio, al risarcimento dell’infortunato, che invece è in capo solamente alla società presso cui è assunto.
In caso di vittoria del Sì, la responsabilità solidale, ovvero la condivisione degli obblighi verso l’infortunato, ricadrebbe anche sui tre enti dell’esempio, dando così modo ai lavoratori di vedere ampliata la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni subiti.
La scheda recante questo quesito sarà quella di colore rosso rubino.
Quesito 5. Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Il quesito 5 del referendum dell’8 e 9 giugno recita:
“Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?”
Come si può evincere dal testo, questo è l’unico dei cinque quesiti referendari che non si pone l’obiettivo di riformare il mondo del lavoro in Italia, bensì il diritto alla cittadinanza italiana.
Trattandosi di un tema non coperto da questa testata, sarà trattato in modo molto rapido. Tuttavia, riteniamo doveroso spiegare comunque cosa viene chiesto agli italiani.
La legge 81/1992 afferma che le persone maggiorenni, cittadine di paesi esterni all’Unione Europea, possono ottenere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza legale nel nostro Paese. Se vincesse il Sì, si tornerebbe alla legge precedente, che limitava il periodo di residenza a soli 5 anni. Tutti gli altri requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana non verrebbero comunque intaccati.
La scheda recante questo quesito sarà quella di colore giallo.
Ragioni del Sì e del No
Ad oggi, a pochi giorni dal voto, sembrano ormai essersi delineati due schieramenti principali tra i maggiori stakeholder coinvolti, almeno per quanto riguarda i quattro quesiti sul lavoro. Da un lato vi sono coloro che invitano a votare compattamente Sì a tutti e quattro i referendum; dall’altro chi invita a votare quattro No o ad astenersi per evitare che sia raggiunto il quorum.
Tra i primi vi sono coloro che ritengono che negli anni, in nome della maggiore flessibilità del mercato e della lotta alla disoccupazione, i lavoratori abbiano perso molti dei loro diritti, trovandosi in posizioni sempre più precarie e con dei datori di lavoro a cui sono stati dati sempre più poteri. Nella vittoria del Sì, questo schieramento vede un ritorno alla situazione precedente a quella che, secondo chi sostiene il referendum, ha visto uno smantellamento delle tutele che in passato proteggevano un lavoratore dipendente, che oggi è meno disposto a far sentire la sua voce e protestare per paura di perdere il posto.
Invece, chi si oppone all’abrogazione delle leggi oggetto di quesito referendario lo fa perché ritiene che la normativa vigente sia la migliore possibile o, comunque, che un ritorno al passato generebbe un contesto lavorativo peggiore di quello attuale. In particolare, chi vota No (o chi decide coscientemente di astenersi) ritiene che le tutele di cui godevano i lavoratori negli anni passati, soprattutto in quelli antecedenti al Jobs Act, fossero eccessive. Secondo le forze sostenitrici di questa parte, questi alti livelli di protezione scoraggiavano un’impresa dall’assumere nuovi dipendenti, se non quando fosse strettamente necessario, e in ciò vedono una delle cause che hanno portato la disoccupazione in Italia a quasi il 13% in un momento in cui l’attività economica era particolarmente rallentata.