Le novità per il welfare aziendale 2021? Solo nel pubblico

Le novità per il welfare aziendale 2021? Solo nel pubblico

La legge di Stabilità 2021 avrebbe dovuto apportare modifiche al welfare aziendale. E invece nulla… O forse no. La parola va a Riccardo Zanon, avvocato e titolare dello Studio Zanon, specializzato in consulenza del lavoro.

 

In questi primi giorni di gennaio 2021 da amici, conoscenti, clienti mi sono sentito spesso chiedere: per il welfare aziendale, quali novità ci sono? Hanno prorogato il limite di 516 euro per i fringe benefit? In realtà non ci si aspettava molto dall’ultima legge di Stabilità. Quest’ultima, però, ha sempre rappresentato un momento di novità e sorpresa.

 

Forse perché cambia in continuazione durante il suo iter oppure perché fino all’ultimo non si sa mai cosa venga approvato, ormai i professionisti del welfare considerano la legge di Bilancio come la famosa scatola di cioccolatini di Forrest Gump, se non addirittura un pacco regalo (visto che viene approvata durante le festività di Natale) al cui interno non si sa mai che cosa si può trovare.

 

Dopo la novità introdotta dal decreto Agosto – rappresentata dall’aumento da 258 a 516 euro dei fringe benefit – qualcosa dunque ci si aspettava dalla legge di Stabilità 2021: almeno la riconferma di questa misura il cui limite risale a oltre 20 anni fa. A questo si aggiungono le consuete ‘voci di corridoio’ che davano per certe alcune modifiche anche in tempi successivi. E invece nulla… O forse no.

 

Questo silenzio riguardo il welfare aziendale può aver dato qualche sensazione negativa, come se il nostro Legislatore non volesse puntare più su questo strumento. Tuttavia la sorpresa è arrivata, soltanto che non riguarda i dipendenti del settore privato, ma quelli del settore pubblico.

 

I buoni pasto finanziano il welfare integrativo

 

Una piccola premessa, però, è d’obbligo. Tutto è iniziato con la pandemia da Covid-19 nella primavera 2020, momento in cui lo Smart working (denominato per l’occasione “Home working”) veniva indicato dal Governo come l’unico modo per poter proseguire le attività economiche (certamente non tutte). Così anche la Pubblica amministrazione (Pa) disponeva l’utilizzo di questa modalità di esecuzione dell’attività lavorativa per il proprio personale amministrativo.

 

Da qui sono nati alcuni contrasti tra la Pa e i propri dipendenti, perché non veniva più concesso loro il buono pasto. I lavoratori, tramite il sindacato, si sono quindi rivolti, in alcuni casi, anche all’autorità giudiziaria. È successo al Comune di Venezia, che ha applicato gli articoli 45 e 46 del Contratto nazionale del lavoro del 14 settembre 2000, sospendendo l’erogazione dei buoni pasto e ottenendo ragione da parte del giudice del lavoro in seguito ai ricorsi proposti da parte dei lavoratori.

 

L’attrito da parte sindacale con il Ministero del Lavoro è continuato nel tempo – come confermato dai media – anche perché le risorse destinate ai buoni pasto e agli straordinari sono stati effettivamente risparmiati dallo Stato. Dal momento in cui i buoni pasto non possono essere riconosciuti ex post, il Legislatore ha ritenuto di dover destinare nuovamente queste somme ai propri dipendenti senza che questi rappresentassero un ulteriore onere per le casse pubbliche e con la medesima tipologia di beni e/o servizi non imponibili quali i buoni pasto. E qui entra in scena il welfare aziendale, lo strumento già a disposizione per rispondere a questa esigenza.

 

Così è stato inserito nella legge di Stabilità 2021 l’articolo 1 (comma 870), secondo cui “le risorse destinate (…) a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario (…) non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio (…) possono finanziare nell’anno successivo (leggasi 2021), nell’ambito della contrattazione integrativa (…), i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”.

 

Utilizzare i risparmi del 2020 non è immediato

 

Per la gestione di questi soldi è prevista una procedura: è necessario in primis che venga accertato l’effettivo risparmio avvenuto nel 2020 da parte dei revisori. Il risparmio deve derivare dalle minori spese di straordinario e per l’erogazione di buoni pasto causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Quindi è escluso il reimpiego di voci economiche derivanti da altri capitoli di spesa. Una volta identificate e quantificate le somme a disposizione, spetta alla contrattazione collettiva – con un ruolo da definire di quella decentrata – decidere la destinazione di tali somme.

 

Questa destinazione può essere impiegata in trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, nonché di istituti legati al welfare integrativo. Per “welfare integrativo” si intende la parte del welfare aziendale che fa riferimento specifico a quell’insieme di servizi che mirano a integrare le prestazioni erogate dallo Stato, in particolare quelle legate alla salute e alla previdenza.

 

Di fatto le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa sembrano essersi già mosse in questo senso, richiedendo in una nota congiunta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismoqui è possibile leggere il testo della nota – informazioni sulla quota di risorse economiche e sulle tempistiche di assegnazione.

 

Sarà interessante vedere come verranno effettivamente impiegate queste risorse nel 2021, dal momento che l’animus che ha spinto lo Stato alla scelta di questo strumento appare simile – se non identico – allo stesso che molte aziende private utilizzano per cominciare a sperimentare il welfare aziendale nella propria struttura.

 

Riccardo Zanon è avvocato e titolare dello Studio Zanon, specializzato in consulenza del lavoro. Offre risposte e consigli in merito a Diritto del Lavoro, Risorse Umane e Welfare Aziendale. Il suo ultimo libro si intitola: Welfare Terapia – Rilanciare le aziende e prendersi cura dei collaboratori nell’era Covid-19 (Tuttowelfare, 2020).

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riccardo.zanon@tw.it