Il decalogo della previdenza complementare

Il decalogo della previdenza complementare

Meno di un quinto degli italiani conosce le forme di pensione integrativa, eppure sta divenendo uno degli strumenti di welfare più diffuso. Ecco le 10 parole chiave per comprendere le nuove forme contributive.

 

Secondo l’ultima indagine campionaria del Mefop, la società costituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, la quota dei lavoratori preoccupati per l’insufficienza dell’assegno pensionistico continua a essere costantemente elevata.

 

Alla domanda relativa all’opinione sulla capacità da parte del sistema pubblico di far fronte alle proprie necessità l’87% degli intervistati ritiene che la pensione di base non sarà in grado da sola di coprire le esigenze in fase di quiescenza.

 

Diviene sempre più necessario allora il contributo della previdenza complementare che non è, però, ancora sufficientemente conosciuta; attingendo al recente Rapporto annuale del Censis, solo il 23,3% degli italiani dichiara di sapere bene che cosa sia la previdenza complementare (il 19,4% tra i 18-34enni).

 

Il welfare aziendale, che sempre più prevede nel proprio ‘fascio di utilità’ anche i fondi pensione, può costituire allora un volano di un maggiore sviluppo sia in termini di education sia di diffusione. Ma, senza alcuna pretesa di esaustività, quali sono i termini utili da conoscere della previdenza complementare in ottica di welfare? Abbiamo scelto le 10 parole chiave da tenere a mente.

 

1. Adesione collettiva

 

È la modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari definita sulla base di accordi collettivi a qualunque livello, anche aziendali, che intervengono tra datori di lavoro e lavoratori.

 

2. Adesione contrattuale

 

È la modalità di adesione a previdenza complementare che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo (per esempio nel settore edile) che introduce a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare al fondo pensione individuato nel contratto stesso. Il versamento di tale contributo genera l’adesione contrattuale, mentre per i lavoratori dipendenti già iscritti al fondo si aggiunge al contributo posto a carico del datore di lavoro.

 

3. Adesione tacita

 

È l’adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal Decreto legislativo 252/2005 per il conferimento del Tfr maturando alla previdenza complementare; tali lavoratori vengono comunque iscritti a un fondo pensione secondo i criteri definiti dal Decreto.

 

4. Capitalizzazione individuale

 

Si tratta del meccanismo di finanziamento dei fondi pensione in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.

 

5. Contributi

 

Sono i versamenti al fondo pensione la cui misura (a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore) è stabilita dall’accordo collettivo di riferimento. I contributi di parte datoriale sono deducibili dal reddito di impresa, quelli del lavoratore sono deducibili dall’Irpef entro il limite annuo dei 5.164,57 euro.

 

6. Conferimento del Tfr

 

È la destinazione del Tfr maturando a una forma pensionistica complementare. Può avvenire con conferimento esplicito, vale a dire in base a una scelta esplicita del lavoratore dipendente e può riguardare tutte le forme di previdenza complementare, oppure con conferimento tacito.

 

Tale modalità avviene qualora il lavoratore non effettui nei termini di legge (sei mesi dall’assunzione) una scelta esplicita relativamente al conferimento del Tfr maturando. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il Tfr alla forma pensionistica collettiva di riferimento cioè a un fondo pensione negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi.

 

In presenza di più forme pensionistiche collettive, salvo diverso accordo aziendale, il Tfr viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non sia possibile individuare il fondo di riferimento con le modalità descritte, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps (Fondinps).

 

7. Contributivo


È il regime di calcolo introdotto dalla riforma previdenziale del 1995 (riforma Dini). Si applica integralmente ai lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 e per gli anni successivi al 1996 ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avessero maturato meno di 18 anni di contributi. Dal 1 gennaio 2012 (riforma Monti-Fornero) si applica anche ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano più di 18 anni di contributi, con riferimento solo ai contributi versati dal 2012 in poi (cosiddetto contributivo pro rata).

 

Il contributivo opera una vera e propria somma virtuale (non va dimenticato che dal punto di vista finanziario il nostro sistema è a ripartizione con le pensioni dei quiescenti pagate con i contributi versati dai lavoratori in attività) dei contributi versati lungo l’arco di tutta la vita lavorativa, li rivaluta annualmente in base alla media del Prodotto interno lordo degli ultimi cinque anni e trasforma il montante accumulato in rendita con l’adozione dei coefficienti di trasformazione che variano in base all’età di pensionamento (rivisti e aggiornati ogni tre anni fino al 2019 e ogni due anni successivamente per adeguarli alla piramide demografica).

 

8. Fondi pensione negoziali (chiusi)

 

Sono i fondi pensione costituiti in base all’iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. Sono aperti all’adesione dei lavoratori appartenenti ad aziende, gruppi di aziende o enti, settori o categorie o comparti per i quali trova applicazione il contratto o l’accordo stipulato. Possono essere settoriali (intero settore di attività, per esempio Fonchim nel Chimico, Cometa nel Metalmeccanico), aziendali (azienda o gruppo aziendale, per esempio Fopen dell’Enel), territoriali (per esempio Laborfonds in Trentino-Alto Adige).

 

9. Fondi pensione aperti

 

Sono i fondi pensione istituiti da banche, Sgr, Sim e imprese di assicurazione rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva sulla base di uno specifico accordo.

 

10. Fonti istitutive


Sono gli strumenti dell’autonomia collettiva alla base della costituzione delle forme pensionistiche complementari di natura negoziale e dei fondi pensione aperti ad adesione collettiva.

 

 

* Lorenzo Giuli è un esperto di previdenza complementare

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