I voucher e la nuova disciplina Iva. Cosa cambia per le aziende
Al via su Tuttowelfare.info una rubrica mensile dedicata a temi legislativi e fiscali legati al Welfare aziendale. A curarla saranno Donatella Cungi e Diego Paciello dello Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo. Il primo appuntamento è dedicato ai voucher e alla nuova disciplina fiscale.
La disciplina Iva entrata in vigore in Italia a partire dal 1 gennaio 2019, ha codificato il trattamento Iva dei buoni o voucher ed ha sollevato molti dubbi in merito alla sua applicazione ai voucher rappresentativi di beni e servizi del cosiddetto welfare aziendale. In precedenza gli operatori hanno dovuto far riferimento alle risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, che ha operato una distinzione tra titolo rappresentativo di beni e servizi – ai sensi dell’articolo 1996 del Codice Civile, che si configura come un “pagamento anticipato” dei beni/servizi in esso incorporati e identificati fin dall’inizio – soggetto ad Iva al momento della sua emissione e documento di legittimazione – ai sensi dell’articolo 2002 del Codice Civile, la cui circolazione non determina l’anticipazione della cessione del bene o della prestazione del servizio a cui esso dà diritto, fino al momento del suo utilizzo (spendita) e individuazione del bene o servizio – che non rileva ai fini Iva.
Cosa dice la direttiva
La Direttiva UE 2016/1065, Direttiva sui voucher, definisce il buono uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo, anche parziale, a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione. Poiché il trattamento ai fini Iva delle operazioni associate al buono, dipende dalle caratteristiche specifiche del buono stesso, la Direttiva distingue i buoni tra monouso e multiuso.
- Monouso: buono del quale il luogo della cessione e il trattamento Iva dei beni o della prestazione dei servizi cui si riferisce sono noti al momento dell’emissione e ogni trasferimento che abbia luogo prima del suo utilizzo finale, deve essere considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora.
- Multiuso: buono del quale non sono noti, al momento dell’emissione, il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi, né l’Iva (aliquota) dovuta.
Restano esclusi dalla disciplina relativa ai buoni, oltre agli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli similari a dette tipologie di documenti, nonché i cosiddetti buoni sconto.
I provider di welfare aziendale si trovano quindi a dover verificare l’ambito applicativo della nuova normativa Iva compatibilmente con il combinato disposto del comma 3 bis dell’articolo 51 del T.U.I.R. e del decreto interministeriale del 25 marzo 2016, che stabiliscono che i voucher rappresentativi di servizi welfare sono titoli di legittimazione, nominativi, emessi in formato cartaceo o elettronico, non trasferibili, non monetizzabili e non integrabili dal beneficiario. In attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, AIWA – l’Associazione italiana welfare aziendale – ha richiesto alla stessa consulenza giuridica al fine di inquadrare la fattispecie applicabile ai voucher rappresentativi di servizi di welfare.
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