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	<title>contribuzione aggiuntiva Archivi - Tuttowelfare</title>
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		<title>Il favor della previdenza complementare nel welfare aziendale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 06:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[premi di risultato]]></category>
		<category><![CDATA[pensione integrativa]]></category>
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		<category><![CDATA[Indagine Confindustria sul lavoro 2019]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cresce la percentuale di lavoratori che convertono il Pdr in contribuzione aggiuntiva. A dimostrazione di quanto sia un mezzo che consente al lavoratore di colmare il gap che si genera nel calcolo contributivo della pensione. &#160; Nel welfare aziendale prevale l’offerta di sanità integrativa e...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di lettura:</span> <span class="rt-time"> 6</span> <span class="rt-label rt-postfix">min</span></span><p><em>Cresce la percentuale di lavoratori che convertono il Pdr in contribuzione aggiuntiva. A dimostrazione di quanto sia un mezzo che consente al lavoratore di colmare il gap che si genera nel calcolo contributivo della pensione.</em><span id="more-20432"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel welfare aziendale <strong>prevale l’offerta di sanità integrativa e previdenza complementare</strong>. A confermarlo è la recente <em>Indagine Confindustria sul lavoro </em>del 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con riferimento particolare ai fondi pensione va ricordato come la normativa prevede, oltre ai vantaggi fiscali per dir così ordinari, anche una disciplina di <strong>maggior favore nel caso in cui il dipendente decida di convertire il Premio di risultato (Pdr) in contribuzione aggiuntiva</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La finalità è quella di coniugare la volontà di incentivare la produttività del lavoro e la tendenza all’innovazione, tra gli obiettivi precipui del welfare aziendale, con una soluzione che <strong>consente al lavoratore di colmare il gap tra reddito da lavoro e pensione obbligatoria</strong> che si genererà al momento della quiescenza per effetto dell’adozione del metodo di calcolo contributivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La previdenza complementare, imperniata poi nel nostro ordinamento sul <strong>principio della centralità della contrattazione collettiva</strong>, sembra ‘sposarsi’ in modo ottimale con i piani di welfare aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Cresce la contrattazione di secondo livello</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche sulla scia del regime fiscale agevolato riconosciuto in via strutturale alle retribuzioni premiali, <strong>la diffusione della contrattazione di secondo livello è cresciuta sia nell’industria sia nei servizi</strong>. Sulla base delle risposte delle imprese che hanno partecipato all’indagine in ciascuno degli ultimi tre anni, è infatti aumentata tra i due e i cinque punti percentuali, a seconda della dimensione aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oltre alla corresponsione di premi, oltre <strong>un terzo dei contratti aziendali prevede oggi la possibilità che questi siano convertiti in welfare (35%)</strong>. La previsione di tale opzione è in forte crescita, su livelli pari a oltre a una volta e mezza rispetto a quelli del 2018.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con particolare riferimento al welfare aziendale <strong>quasi la metà delle aziende associate versa contributi in fondi di assistenza sanitaria integrativa</strong> a favore dei propri dipendenti (45,9%), principalmente in applicazione di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (39%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La <strong>diffusione della previdenza complementare è al 28,7%</strong>, anch’essa soprattutto in attuazione di Ccnl (24,5%). Per entrambe le forme di welfare, la percentuale di imprese che le mettono a disposizione dei propri dipendenti schizza tra quelle grandi, in particolar modo nell’industria (rispettivamente 81,5% e 75,6%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La strada da percorrere è però ancora lunga soprattutto osservando i dati di adesione ai fondi pensione. Secondo il Rapporto annuale del Censis nel 2018 erano <strong>quasi 8 milioni gli iscritti alla previdenza complementare, vale a dire il 34,3% degli occupati</strong>, ma la quota di iscritti scende al 27,5% tra i lavoratori millennial. Solo il 23,3% degli italiani dichiara poi di sapere bene che cosa sia la previdenza complementare (19,4% tra i 18-34enni).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>I vantaggi per datore di lavoro e lavoratori</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uno dei ‘passi in avanti’ fondamentali è quello di meglio conoscere i sensibili vantaggi che la normativa prevede sia per il datore di lavoro sia per i lavoratori. Partendo dall’impresa <strong>si prevede in primo luogo la deducibilità del contributo datoriale</strong>. Va ancora sottolineato come le contribuzioni a carico del datore di lavoro sono soggette al solo versamento di un contributo di solidarietà del 10% e non alla ordinaria contribuzione obbligatoria (33% di cui 23,81% a carico datore lavoro e 9,19% a carico lavoratore).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Considerando poi che il Tfr è una fonte di autofinanziamento, si prevede la deducibiltà di una sua quota versato ai fondi pensione pari al 4% per aziende con almeno 50 addetti e al 6% per aziende con meno di 50 addetti. Si prevede ancora <strong>l’esonero del versamento del contributo al Fondo di Garanzia Inps pari allo 0,20% del monte salari </strong>riferito al <strong>Tfr versato alle forme pensionistiche complementari</strong>. Si configura poi la riduzione del costo del lavoro (cosiddetti oneri impropri), correlata al flusso di Tfr maturando conferito, pari dal 2014 allo 0,28%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il lavoratore, con l’adesione al proprio fondo pensione collettivo di riferimento, costruisce il proprio percorso di integrazione pensionistica e diversifica il proprio rischio previdenziale. A una pensione obbligatoria, che nel metodo di calcolo contributivo <strong>rivaluta annualmente il montante accumulato virtualmente sulla base dell’andamento della media del Prodotto interno lordo</strong> degli ultimi cinque anni, affianca una forma pensionistica complementare che si incrementa sulla base dell’andamento dei mercati finanziari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Andando a evidenze empiriche, attingendo alle ultime statistiche della Covip, dall’inizio del 2019, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, <strong>i fondi negoziali hanno guadagnato il 6,4%; il 7,2% i fondi aperti</strong>. Nel periodo da inizio 2009 a fine dicembre 2018 (10 anni), il rendimento medio annuo composto è risultato pari al 3,7% per i fondi negoziali, al 4,1% per i fondi aperti. Nello stesso periodo, la rivalutazione media annua composta del Tfr è stata pari al 2%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Notevoli sono poi i benefici fiscali per il lavoratore <strong>partendo dalla deducibilità dei contributi versati entro il limite annuo dei 5.164,57 euro</strong>, proseguendo con la tassazione ridotta dei rendimenti al 20% rispetto al 26% delle altre rendite finanziarie, fino alla tassazione delle prestazioni con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di durata superiore al 15esimo fino a un minimo del 9%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>I benefici rafforzati in caso di conversione del Pdr</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di particolare interesse è poi la previsione introdotta nel nostro ordinamento per cui, in caso di versamento del Pdr a una forma di previdenza complementare, se ne prevede <strong>la completa esenzione fiscale sia in fase di versamento sia in fase di pensionamento</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso in cui il lavoratore dipendente decidesse allora di destinare, in tutto o in parte, l’incentivo previsto al proprio fondo pensione, <strong>i relativi contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente</strong>, anche se eccedenti il limite ordinario di deducibilità annua dei 5.164,57 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo derivante dal versamento del Pdr non concorrerà poi a <strong>formare neanche la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari</strong>, contrariamente a quanto avviene per la contribuzione ordinaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per godere però di tale agevolazione anche in sede di tassazione finale <strong>è</strong> <strong>necessario che l’iscritto comunichi al fondo pensione l’importo del premio di risultato versato entro il 31 dicembre dell’anno successivo</strong> (nel concreto entro il prossimo 31 dicembre andrà comunicato l’importo del premio versato nel 2018).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>* Lorenzo Giuli è un esperto di previdenza complementare</strong></p>
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