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	<title>Circolare 7/2019 Archivi - Tuttowelfare</title>
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		<title>Welfare aziendale, erogazioni di natura ‘speciale’</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 07:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Assonime]]></category>
		<category><![CDATA[Circolare 7/2019]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La recente Circolare 7 dell’Ispettorato nazionale del lavoro  fa chiarezza sulla natura di beni e servizi erogati dalle aziende in rapporto al reddito dovuto al dipendente. In ragione di una proporzionalità ragionevole tra welfare e stipendio. &#160; Le erogazioni in welfare aziendale sono di natura...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di lettura:</span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">min</span></span><p><em>La recente Circolare 7 dell’Ispettorato nazionale del lavoro  fa chiarezza sulla natura di beni e servizi erogati dalle aziende in rapporto al reddito dovuto al dipendente. In ragione di una proporzionalità ragionevole tra welfare e stipendio.</em></p>
<p><span id="more-19097"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le <strong>erogazioni in welfare aziendale sono di natura &#8220;speciale&#8221;</strong>. A ribadirlo è stato l’Ispettorato nazionale del lavoro con la <a href="https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/INL%20circolare%20n.%207-2019%20Benefici%20normativi%20e%20contributivi.pdf"><strong>Circolare 7 del 6 maggio 2019</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il provvedimento indica la corretta applicazione del comma 1175 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, e stabilisce che il <strong>rispetto degli obblighi previsti da contratti e accordi collettivi</strong> – requisito fondamentale per accedere ad agevolazioni normative e contributive – deve essere valutato, in sede ispettiva, <strong>considerando il trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto</strong> <strong>al dipendente</strong> e non esclusivamente limitandosi alla verifica della corretta applicazione delle norme contrattuali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ne discende che, qualora in sede ispettiva venisse riscontrato che il datore di lavoro ha effettuato erogazioni ai propri dipendenti non equivalenti ovvero superiori ai trattamenti economici previsti dagli accordi e contratti collettivi applicati in azienda, lo stesso <strong>perderà eventuali benefici normativi e contributivi fruiti</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In tale contesto, la Circolare 7 precisa ulteriormente che “la valutazione di equivalenza di cui sopra <strong>non potrà tener conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore</strong> che siano sottoposti, in tutto o in parte, <strong>a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale</strong> (come per esempio avviene per il cosiddetto welfare aziendale)”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con la Circolare 7, pertanto, l’Ispettorato ha confermato che, a seguito di verifica, <strong>gli Ispettori potranno sanzionare quei datori di lavoro che</strong>, erroneamente o volontariamente, <strong>hanno proceduto a trasformare trattamenti retributivi in <em>flexible benefit</em></strong> allo scopo di fruire di trattamenti normativi e contributivi agevolati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In pratica, l’Ispettorato ha rimarcato quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28/E del 15 giugno 2016, nella quale veniva affermato che <strong>i beni e servizi erogati dal datore di lavoro in welfare e rientranti nelle fattispecie esentative </strong>dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) <strong>non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente</strong>, “sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un <strong>aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione</strong>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come osservato da Assonime nella Circolare 24/2016, l’Agenzia delle Entrate, con questa interpretazione restrittiva, ha voluto ribadire che <strong>la retribuzione ha natura essenzialmente monetaria e che ci deve essere una ragionevole proporzionalità tra la componente di retribuzione erogata sottoforma di beni e servizi welfare e la componente erogata in denaro</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://tuttowelfare.info/welfare-aziendale-erogazioni-di-natura-speciale/">Welfare aziendale, erogazioni di natura ‘speciale’</a> proviene da <a href="https://tuttowelfare.info">Tuttowelfare</a>.</p>
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