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	<title>adesione collettiva Archivi - Tuttowelfare</title>
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		<title>L’adesione consapevole alla previdenza complementare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[adesione collettiva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Regolamento della Covip, emanato a dicembre 2020, stabilisce un&#8217;informativa sempre più chiara, semplice e corretta per chi aderisce alla previdenza complementare. Anche via web &#160; L’adesione a un fondo pensione rappresenta il primo passo ‘for a long run’, una scelta cioè che proietta i...</p>
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<p><span id="more-21861"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’adesione a un fondo pensione rappresenta il primo passo ‘<em>for a long run</em>’, una scelta cioè che proietta i propri effetti in un orizzonte temporale protratto nel tempo, nella generalità dei casi il pensionamento. Considerando poi il frequente e continuo innalzamento dell’età pensionabile <strong>in ragione del progressivo invecchiamento del nostro Paese, la ‘lunghezza’ del periodo di partecipazione tende, in modo elastico, ad ampliarsi ulteriormente</strong>. Utile ricordare che la prestazione di un fondo pensione può essere richiesta normativamente quando si sia raggiunto il requisito previsto dal proprio regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (Inps per lavoratori dipendenti e autonomi; Casse di previdenza per i liberi professionisti) con almeno cinque anni di partecipazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pur nella consapevolezza che l’iscrizione a un fondo previdenziale sia sempre più ‘cosa buona e giusta’, considerando la tendenziale riduzione, per effetto del metodo di calcolo contributivo, del ‘quanto’ verrà erogato in quiescenza dalla previdenza di base, <strong>appare necessario essere consapevoli che cosa significhi attivare un piano pensionistico.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’ottica di stimolare una conoscenza più approfondita del fondo pensione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha di fatto riveduto e corretto le proprie disposizioni sulle modalità di adesione, <strong>anche in considerazione del dovere ottemperare all’adeguamento della disciplina interna all’avvenuto recepimento della direttiva Iorp II</strong>. È bene sottolineare che il nuovo Regolamento della Covip, emanato a dicembre 2020, si ponga in un ‘combinato disposto’ con le nuove Istruzioni di trasparenza pubblicate in contemporanea che tendono a una informativa sempre più chiara, semplice e corretta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Gli step per formalizzare l’adesione</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>In una lettura incrociata dei due provvedimenti, va evidenziato come prima della formalizzazione della adesione si preveda l’obbligatorietà della consegna della specifica documentazione precontrattuale rappresentata dalle informazioni chiave per l’aderente, un simil KIID della previdenza complementare. <strong>Tutto questo avviene in analogia a quanto avviene nel collocamento delle soluzioni di risparmio gestito e della neointrodotta <em>Appendice alla nota informativa</em> </strong>recante la informativa sulla sostenibilità, documento clarificatorio dell’eventuale approccio ESG della forma pensionistica complementare evidenziando una tendenza al <em>flight to quality</em>, stimolata dalla evoluzione normativa soprattutto di matrice comunitaria (anche il Next Generation Eu pone il Green New Deal tra i propri principali drivers) verso un investimento che guarda sempre più a stili compliant alla finanza Environmental, Social and Governance.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Proseguendo nella disamina del processo di adesione, va sottoscritto lo specifico modulo compilando poi un questionario di autovalutazione che si pone l’obiettivo di supportare ‘in modo gentile’ l’iscritto <strong>ad approfondire le proprie conoscenze sul sistema previdenziale di base e sui meccanismi di funzionamento dei fondi pensione con attenzione anche ai profili finanziari e fiscali</strong>.  Attenzione particolare viene ancora rivolta al profilo della onerosità delle forme previdenziali il cui livello impatta sulla entità della futura prestazione pensionistica integrativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il risparmiatore previdenziale viene tutelato poi dalla previsione da parte della Covip di specifiche prescrizioni per i soggetti che raccolgono le adesioni con riferimento al ‘come comportarsi’. Oltre a dover rispettare le disposizioni normative <strong>è necessario attenersi a principi di correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti</strong>, occorre agiscano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi, forniscano ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È importante ancora evidenziare, per quel che riguarda i lavoratori dipendenti destinatari di una forma pensionistica collettiva (fondi pensione preesistenti; fondi pensione negoziali; fondi pensione aperti ad adesione collettiva), che <strong>è necessario nel caso in cui venga loro proposta la adesione a una forma pensionistica individuale</strong> (fondi pensione aperti individuali; piani individuali di previdenza di tipo assicurativo) <strong>che vengano edotti che in questo modo rinuncerebbero al contributo del datore di lavoro</strong> che la contrattazione collettiva destina piuttosto alla previdenza complementare su base collettiva (l’eventuale versamento del contributo datoriale ad una forma pensionistica individuale richiede che il datore di lavoro sia d’accordo).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Last but least</em>, chi può raccogliere le adesioni? Per quel che riguarda le forme pensionistiche collettive <strong>la adesione può avvenire nelle sedi del fondo, nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive</strong> (associazioni datoriali e sindacati), <strong>nei luoghi di lavoro, da parte del datore di lavoro</strong>, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con riferimento alle forme pensionistiche individuali la raccolta delle adesioni può essere svolta all’interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza (disciplina Ivass o Consob). <strong>Il nuovo Regolamento della Covip introduce poi la possibilità di aderire via web</strong>, profilo di sicuro interesse teso soprattutto a stimolare la adesione delle giovani generazioni, native digitali.</p>
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		<title>Le adesioni collettive ai fondi pensione aperti nel welfare aziendale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 05:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione aperti]]></category>
		<category><![CDATA[adesione collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Covip]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La previdenza complementare offre diverse possibilità al lavoratore. Ecco i principi che regolano la contrattazione collettiva nei fondi pensionistici aperti? &#160; Le forme pensionistiche complementari che caratterizzano il welfare aziendale sono strutturate sul principio della centralità della contrattazione collettiva. Tra le soluzioni concretamente percorribili, vi...</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>Le forme pensionistiche complementari che caratterizzano il welfare aziendale sono strutturate sul <strong>principio della centralità della contrattazione collettiva</strong>. Tra le soluzioni concretamente percorribili, vi è anche quella dei fondi pensione aperti ad adesione collettiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La riforma previdenziale introdotta dal Decreto legislativo 252/2005, in vigore dal 1 gennaio 2007, ha aperto infatti alla possibilità, con specifico riferimento alla previdenza integrativa collettiva, che <strong>in alternativa ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti</strong>, possa utilizzarsi anche tale soluzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In precedenza era invece possibile tale via solo “ove non sussistessero e non operassero diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione chiusi”; traducendo in termini concreti era sufficiente, secondo le indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), che il <strong>Contratto collettivo nazionale applicabile prevedesse anche in astratto la costituzione di un fondo negoziale</strong> per cui venivano inibite automaticamente possibilità alternative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Secondo l’impianto attualmente vigente si può <strong>ricorrere invece al fondo pensione aperto su base collettiva</strong> sia in alternativa al fondo negoziale (per esempio per “avvicinare” in termini di prossimità la soluzione previdenziale alla realtà aziendale) che in coabitazione con essa per dare maggiore facoltà di scelta al lavoratore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Andando a una ‘lettura’ del mercato, secondo i dati della Autorità di vigilanza al 31 dicembre 2018, il numero dei fondi pensione aperti era pari a 43 con circa 792mila posizioni relative ai lavoratori dipendenti, <strong>in crescita del 7,4% rispetto al 2017</strong>. Il numero delle posizioni in essere che riguardano le adesioni su base collettiva si attesta intorno alle 200mila unità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>La via per la adesione collettiva</strong></h4>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ma come può perfezionarsi l’adesione collettiva? È necessaria <strong>la presenza di una fonte istitutiva che individui il meccanismo di funzionamento del piano di welfare aziendale</strong> e la relativa soluzione previdenziale di confluenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La prima possibilità è quella dell’accordo aziendale, i cui firmatari sono il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali; in tale intesa <strong>si regolamentano le misure della contribuzione datoriale e del lavoratore</strong>, la percentuale di Tfr (per gli assunti di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993) da trasferire, l’eventuale facoltà di fare aderire anche i familiari a carico, l’individuazione del fondo pensione aperto o dei fondi pensione aperti (possono essere anche più di uno per creare un “ventaglio di utilità” ) che fungeranno da veicolo di confluenza del piano previdenziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Va sottolineato come l’accordo collettivo trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dell’impresa e <strong>il fondo diventa destinatario anche dei flussi di Tfr</strong> eventualmente conferiti secondo modalità tacite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quale ulteriore ambito nel quale può configurarsi una scelta di tipo collettivo vi è la possibilità, per i datori di lavoro, di stipulare quelli che si definiscono come accordi plurimi o plurisoggettivi, vale a dire <strong>accordi con efficacia limitata ai soli soggetti firmatari</strong> che prevedano il versamento del contributo datoriale; in questo caso, il fondo pensione oggetto dell’accordo non può comunque diventare potenziale destinatario dei flussi di Tfr conferiti secondo modalità tacite dagli altri lavoratori appartenenti alla stessa impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vi è poi per le aziende, nelle quali non è applicato un Contratto collettivo nazionale, la <strong>possibilità del regolamento aziendale</strong>: è un atto unilaterale, vale a dire che è il solo datore di lavoro che stabilisce che in quella data azienda l’organismo previdenziale di riferimento sarà quel dato fondo pensione aperto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In ogni modo l’adesione del singolo lavoratore, essendo su base volontaria, dovrà in ogni modo <strong>successivamente manifestarsi con la materiale sottoscrizione della modulistica contrattuale</strong> del fondo pensione indicando anche la linea di investimento prescelta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>L’individuazione della soluzione previdenziale</strong></h4>
<p><strong> </strong></p>
<p>Come individuare il fondo pensione aperto di riferimento su base aziendale? Gli elementi da valutare sono <strong>l’architettura dei costi, la struttura finanziaria</strong>, vale a dire quante linee di investimento sono previste, che tipologie e con quali caratteristiche gestionali, le tipologie di rendite previste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Va poi esplorato l’aspetto connesso alla governance della forma pensionistica. Va ricordato come i fondi pensione negoziali, <strong>essendo soggetti giuridici autonomi</strong>, sono dotati di organi di amministrazione e controllo interni vale a dire Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, Assemblea dei delegati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La composizione degli organi di amministrazione e di controllo deve rispettare il <strong>criterio della partecipazione paritetica</strong> di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I fondi pensione aperti che prevedano la possibilità di adesione in forma collettiva devono istituire, invece, un <strong>Organismo di sorveglianza disciplinato dalla deliberazione Covip del 28 ottobre 2009</strong>. Si prevede che sia composto da due membri effettivi designati dalla società che esercita l’attività del fondo pensione e che sia inoltre integrato, in presenza di adesioni collettive che abbiano comportato l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti a una singola azienda o gruppo, con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza dei lavoratori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>* Lorenzo Giuli è un esperto di previdenza complementare</strong></p>
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